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Legge 01/03/1986 n. 647. Il bilancio dell'agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al parlamento. 8. L'ordinamento della agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno,dal comitato dell'agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio dei ministri. Art. 5 - Completamenti, trasferimenti e liquidazioni. 1. Presso l'agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto- legge 18 settembre 1984 n. 581 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984 n. 775. Il Commissario Governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi della agenzia. 2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto- legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni. 3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni: a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari; b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale; c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione; d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma primo e quindi trasferite; e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione. 4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al parlamento. 5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi. Art. 6 - Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno. 1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni - anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno - per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati: a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione; c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata. 2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri: a) la società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva; b) la società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria; c) la società finanziaria nuove iniziative per il sud (INDUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali; d) la società italtrade ha per oggetto attività di commercializzazione; e) il centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati; f) l'istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese; g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale; h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative; i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati; l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale; m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche; n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari; o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno; p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile; q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa; r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della comunità economica europea. 3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'agenzia di cui al precedente art. 4 , gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario. 4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi. Art. 7 - Accordo di programma. 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti. 2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all' art. 81, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 , determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato art. 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo. 4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma secondo del presente art., promuove la revoca parziale o totale del finanziamento. |
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